IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Visti gli articoli 4, comma 3, e 18 della legge 24  febbraio  1992,
n. 225; 
  Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266; 
  Visto  l'art.  11  del  decreto-legge  26  maggio  1984,  n.   159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  13
febbraio 1990, n. 112, recante regolamento concernente istituzione  e
organizzazione del Dipartimento della protezione  civile  nell'ambito
della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  per   il   coordinamento   della
protezione civile  30  marzo  1989,  n.  1675/FPC,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989, concernente  l'attuazione
del  citato  art.  11  del  decretolegge  26  maggio  1984,  n.  159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in
materia di volontariato di protezione civile; 
  Considerata  la  necessita'  di  emanare  il  regolamento  previsto
dall'art. 18, comma 3, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Ritenuto necessario adeguarsi agli indirizzi tracciati dalla  legge
24 dicembre 1993, n. 537, in materia di contenimento di  spesa  e  di
riordino degli organi collegiali; 
  Uditi i pareri del Consiglio  di  Stato,  espressi  nelle  adunanze
generali del 25 febbraio 1993 e del 24 giugno 1993; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 5 agosto 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
            Iscrizione delle associazioni di volontariato 
        nell'elenco del Dipartimento della protezione civile 
  1.  Ai  fini  dell'applicazione  del  presente  regolamento,   sono
considerate associazioni di volontariato di protezione civile  quelle
associazioni costituite liberamente e prevalentemente  da  volontari,
riconosciute e non riconosciute, che non abbiano fini di lucro  anche
indiretto e  che  svolgano  o  promuovano  attivita'  di  previsione,
prevenzione e soccorso in vista o in occasione di calamita' naturali,
catastrofi o altri  eventi  similari,  nonche'  di  formazione  nella
suddetta materia. 
  2. Presso il Dipartimento della protezione civile viene predisposto
e  periodicamente  aggiornato  un  elenco   delle   associazioni   di
volontariato di cui al comma 1, a fini ricognitivi della  sussistenza
e dislocazione sul territorio nazionale delle associazioni  medesime,
fermi restando gli obblighi di iscrizione ai registri generali  delle
organizzazioni di volontariato previsti dall'art. 6  della  legge  11
agosto 1991, n. 266. All'iscrizione provvede  il  Dipartimento  della
protezione civile sentito il prefetto competente per  territorio  che
si esprime in merito alla sussistenza  dei  requisiti  di  moralita',
affidabilita' e capacita' operativa  delle  associazioni,  accertando
l'assenza di condanne penali ovvero di procedimenti penali  in  corso
nei confronti degli aderenti alle associazioni. 
  3. Ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  contenute  nel
presente regolamento, le associazioni di volontariato  di  protezione
civile possono chiedere l'inserimento nell'elenco di cui al comma  2.
La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante,  corredata  dei
documenti previsti dalla circolare applicativa di cui  al  successivo
comma 5 del presente articolo, deve essere inoltrata alla  Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile. 
  4. Le associazioni  locali,  aderenti  ad  associazioni  nazionali,
possono presentare la richiesta di cui al  comma  3  per  il  tramite
delle associazioni nazionali. 
  5. Ai fini di una  omogenea  rilevazione  dei  dati  relativi  alle
associazioni richiedenti e  della  loro  successiva  elaborazione  ed
utilizzazione,  la  Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri   -
Dipartimento della protezione civile, provvede all'emanazione di  una
circolare, da pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  contenente  le
modalita'  procedurali  cui  debbono  attenersi  le  associazioni  di
volontariato nella presentazione delle domande di cui al comma 3  del
presente articolo ed all'art. 2, comma 6, del presente regolamento. 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
                   sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle 
                        disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica 
           e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, 
              approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo 
            fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge 
               alle quali e' operato il rinvio. Restanto invariati il 
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             -  Il  testo degli articoli 4, comma 3, e 18 della legge
          n.   225/1992,  istitutiva  del  Servizio  nazionale  della
          protezione civile, e' il seguente:
             "Art. 4 (Direzione e coordinamento delle attivita' delle
          previsione,   prevenzione   e  soccorso),  comma  3.  -  Il
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  ovvero,  per  sua
          delega  ai  sensi  dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il
          coordinamento  della  protezione   civile,   al   fine   di
          consentire   opportune   verifiche   della  efficienza  dei
          programmi e dei piani  di  cui  al  comma  1  del  presente
          articolo,    dispone    la    esecuzione    di   periodiche
          esercitazioni,   promuove,   d'intesa   con   il   Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          studi   sulla  previsione  e  prevenzione  delle  calamita'
          naturali e delle  catastrofi  ed  impartisce  indirizzi  ed
          orientamenti  per  l'organizzazione  e  l'utilizzazione del
          volontariato".
            "Art. 18 (Volontariato). - 1. Il Servizio nazionale della
          protezione civile assicura la piu' ampia partecipazione dei
          cittadini,  delle  associazioni  di  volontariato  e  degli
          organismi  che  lo  promuovono all'attivita' di previsione,
          prevenzione   e  soccorso,  in  vista  o  in  occasione  di
          calamita'  naturali,  catastrofi  o  eventi  di  cui   alla
          presente legge.
             2.  Al  fine  di cui al comma 1, il Servizio riconosce e
          stimola le iniziative di volontariato civile e ne  assicura
          il coordinamento.
             3.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica, da
          emanarsi, secondo le procedure di  cui  all'art.  17  della
          legge  23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di
          entrata in vigore della presente  legge,  su  proposta  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  ovvero, per sua
          delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, della presente legge,
          del Ministro per il coordinamento della protezione  civile,
          si  provvede a definire i modi e le forme di partecipazione
          delle  associazioni  di  volontariato  nelle  attivita'  di
          protezione  civile,  con  l'osservanza dei seguenti criteri
          direttivi:
               a) la previsione di procedure per la concessione  alle
          associazioni  di  contributi  per  il  potenziamento  delle
          attrezzature  ed  il   miglioramento   della   preparazione
          tecnica;
               b)  la  previsione  delle  procedure per assicurare la
          partecipazione   delle   associazioni   all'attivita'    di
          predisposizione  ed  attuazione  dei  piani  di  protezione
          civile;
               c) i criteri gia' stabiliti  dall'ordinanza  30  marzo
          1989, n.  1675/FPC, del Ministro per il coordinamento della
          protezione  civile,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
          81  del  7  aprile  1989,  d'attuazione  dell'art.  11  del
          decreto-legge  26  maggio  1984,  n.  159,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge  24  luglio  1984,  n.  363,  in
          materia  di  volontariato  di protezione civile, in armonia
          con quanto disposto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266".
             -  La  legge  n.  266/1991  e'   la   legge-quadro   sul
          volontariato.
             - Il testo dell'art. 11 del D.L. n. 159/1984 (Interventi
          urgenti  in  favore delle popolazioni colpite dai movimenti
          sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed  11  maggio
          1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania) e' il seguente:
             "Art.  11.  -  Fino all'entrata in vigore della legge di
          disciplina organica della materia, e comunque non oltre  il
          31  marzo  1985,  il  Ministro  per  il coordinamento della
          protezione civile  puo'  avvalersi  delle  prestazioni  dei
          gruppi associati all'attivita' di previsione, prevenzione e
          soccorso,  provvedendo, con le disponibilita' del fondo per
          la protezione civile, a rimborsare, sentite  le  regioni  e
          gli  enti  locali  interessati,  le  spese  nei  periodi di
          impiego degli aderenti alle associazioni  di  volontariato,
          ad  emanare provvedimenti per garantire il mantenimento del
          posto di lavoro e  del  relativo  trattamento  economico  e
          previdenziale,   ad   adottare   misure  per  la  copertura
          assicurativa degli interessati".
             -  Il  comma  1  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri), come modificato
          dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che
          con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica,   previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni dalla richiesta, possano essere emanati  regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.
             Il comma 4 dello  stesso  articolo  stabilisce  che  gli
          anzidetti  regolamenti  debbano  recare la denominazione di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di  Stato,  sottoposti al visto ed alla registrazione della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             - La legge n. 537/1993 reca: "Interventi  correttivi  di
          finanza pubblica".
          Nota all'art. 1:
             -   Il   testo  dell'art.  6  della  legge  n.  266/1994
          (Legge-quadro sul volontariato) e' il seguente:
             "Art. 6 (Registri delle organizzazioni  di  volontariato
          istituiti dalle regioni e dalle province autonome). - 1. Le
          regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e
          la  tenuta  dei  registri  generali delle organizzazioni di
          volontariato.
             2. L'iscrizione ai registri e' condizione necessaria per
          accedere ai contributi pubblici nonche'  per  stipulare  le
          convenzioni  e  per beneficiare delle agevolazioni fiscali,
          secondo  le  disposizioni  di  cui,  rispettivamente,  agli
          articoli 7 e 8.
             3.  Hanno  diritto  ad  essere  iscritte nei registri le
          organizzazioni di volontariato che abbiano i  requisiti  di
          cui  all'art.  3  e  che  alleghino  alla  richiesta  copia
          dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli
          aderenti.
             4. Le regioni  e  le  province  autonome  determinano  i
          criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di
          verificare   il   permanere  dei  requisiti  e  l'effettivo
          svolgimento dell'attivita' di volontariato da  parte  delle
          organizzazioni  iscritte. Le regioni e le province autonome
          dispongono la cancellazione dal registro con  provvedimento
          motivato.
             5.  Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o
          contro  il  provvedimento  di  cancellazione   e'   ammesso
          ricorso,  nel termine di trenta giorni dalla comunicazione,
          al tribunale amministrativo regionale, il quale  decide  in
          camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del
          termine  per  il  deposito  del  ricorso, uditi i difensori
          delle parti che ne abbiano fatta  richiesta.  La  decisione
          del  tribunale  e'  appellabile,  entro trenta giorni dalla
          notifica della stessa, al  Consiglio  di  Stato,  il  quale
          decide con le medesime modalita' e negli stessi termini.
             6.  Le  regioni e le province autonome inviano ogni anno
          copia aggiornata dei  registri  all'Osservatorio  nazionale
          per il volontariato, previsto dall'art. 12.
             7.  Le  organizzazioni iscritte nei registri sono tenute
          alla  conservazione  della  documentazione  relativa   alle
          entrate  di  cui  all'art.  5,  comma  1, con l'indicazione
          nominativa dei soggetti eroganti".